• Associazione Migrantes
  • Associazione Migrantes
  • Associazione Migrantes
  • Associazione Migrantes
  • Associazione Migrantes
  • Associazione Migrantes
  • Associazione Migrantes
  • Associazione Migrantes
  • Associazione Migrantes
Home Documenti Prefettura Ricongiungimento familiare

Cerca

Parola chiave: Trovati 9 risultati.
Tag: Contratto di soggiorno Ordina

Chi lo può richiedere

Puoi chiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (S.L.P.), già “carta di soggiorno”, per te e per i tuoi familiari, se:

Sei titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata e regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni; Hai un reddito minimo pari all’importo annuo dell’assegno sociale. Se fai domanda anche per i tuoi familiari il reddito richiesto è quello indicato nella tabella sottostante:

N° FAMILIARI

REDDITO RICHIESTO

Solo richiedente Non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2009 di 5.349,89 euro) Richiedente con uno o più familiari Non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare Richiedente con due o più figli di età inferiore agli anni 14 Non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale

 

I familiari per i quali puoi chiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono gli stessi per i quali è possibile richiedere il ricongiungimento familiare (coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico).

Se fai richiesta di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo anche per i tuoi familiari dovrai allegare all’istanza la fotocopia del certificato di idoneità alloggiativa.

 

Come richiederlo

Devi recarti presso uno degli uffici postali abilitati dove sono distribuiti gratuitamente i moduli necessari per inoltrare la richiesta. Per la compilazione della domanda segui le indicazioni contenute nel kit e nella scheda “rilascio-rinnovo del permesso di soggiorno”.Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) occorre presentare:

fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente); fotocopia dichiarazione redditi (mod. Unico, mod. 730, mod. CUD, relativi all’anno precedente). Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l'esibizione dei bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS; certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all’Ufficio Casellario del Tribunale); copia delle buste paga relative all'anno in corso; attestato di idoneità alloggiativa (nel caso di richiesta estesa ai familiari); documentazione  relativa alla residenza e allo stato di famiglia; bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico  (euro 27,50); marca da bollo di euro 14,62.

 

E’ IMPORTANTE RICORDARE CHE

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

è rilasciato con scritto a tempo indeterminato; il documento, però, è valido per 5 anni, dopo i quali deve essere rinnovato (presentando tutti gli aggiornamenti avvenuti nei 5 anni); è valido come documento di identificazione personale per 5 anni (successivamente il  richiedente può chiederne il rinnovo producendo nuove fotografie); non può essere rilasciato allo straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico; non può essere richiesto dai titolari di permesso di soggiorno per studio, formazione  professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, asilo, né dai titolari di  permesso di soggiorno di breve periodo.

 

FIGLI MINORI

I figli minori di anni 14 non devono fare una domanda autonoma rispetto a quella del genitore (o dei genitori) con cui convivono. In questo caso il genitore  nel richiedere il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà chiedere l’iscrizione, sul proprio documento, del figlio minore degli anni 14, compilando la parte corrispondente del modulo 1. Al compimento del 14° anno di età al minore, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età, o il permesso di soggiorno CE. Il permesso di soggiorno per famiglia consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha effettuato il ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme con questo ultimo. Al compimento della maggiore età allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per famiglia è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro a seconda dell’attività svolta oppure si procederà al rinnovo del titolo posseduto.
Ricongiumgiungimento familiare - Procedura

Dal 10 aprile 2008 è partita la nuova procedura di inoltro delle richieste di ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

Adesso per la presentazione delle domande relative al ricongiungimento familiare ed ai familiari al seguito, di cui all’articolo 29 del Testo Unico per l’Immigrazione, deve essere utilizzata la procedura informatizzata analoga a quella utilizzata per il Flussi dal dicembre 2007.

Circolari di riferimento: Circolare del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione n.1575 del 04.04.2008;Circolare del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione n.1639 del 09.04.2008;

 

Ricongiungimento familiareDecreto flussiStagionali

Compilazione e presentazione domande

Scarica il programma

Conversioni PdS

Conversione permesso di soggiorno per studio e per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale e per lavoro stagionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello unico competente la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato, allegando alla stessa il contratto sottoscritto dal solo datore di lavoro (modello Q).

 

Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica l'esito allo Sportello.Nell´ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello unico ne dà comunicazione  allo straniero.

 

In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato presso lo Sportello unico, provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno e a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Lo Sportello, infine, comunica allo straniero la data  in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.

 

La domanda deve essere presentata telematicamente, secondo le nuove procedure e modalità rinvenibili nell’apposita sezione del sito.

 

Conversione permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo

Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale e per lavoro stagionale in corso di validità, che intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello unico competente la domanda di verifica della sussistenza di quote per lavoro subordinato, secondo le nuove procedure e modalità avviate con il decreto flussi 2007.

Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione provinciale del Lavoro, che provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso e ne comunica l´esito allo Sportello.Nell´ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote, lo Sportello unico ne dà comunicazione  allo straniero.In caso di sussistenza della quota, lo straniero, convocato presso lo Sportello unico, provvede a sottoscrivere il contratto di soggiorno per poi presentare la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’accoglimento della domanda dipende dalla disponibilità di quote. 

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità, che, al raggiungimento della maggiore età o dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica, intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, inoltra allo Sportello unico competente secondo le nuove procedure e modalità avviate con il decreto flussi 2007.In questo caso non viene fatta la verifica della disponibilità delle quote per lavoro subordinato o per lavoro autonomo relative all´anno in corso. Tuttavia, il numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo viene decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell´anno successivo. Verificata la regolarità del contratto, lo Sportello unico convoca lo straniero che sottoscrive il contratto e la richiesta del permesso di soggiorno. Nel caso, invece, di conversione del permesso di soggiorno da studio in lavoro autonomo, lo straniero che si trovi in una delle situazioni sopra specificate, presenta allo Sportello unico la richiesta secondo le nuove procedure e modalità avviate con il decreto flussi 2007.

La domanda deve essere presentata telematicamente, secondo le nuove procedure e modalità rinvenibili nell’apposita sezione del sito.

 

Richiesta di certificazione attestante i requisiti previsti per lavoro autonomo

Casi di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Le domande potranno essere presentate soltanto quando saranno stabiliti i flussi d'ingresso per l'anno in corso.Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità che intende richiedere la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, inoltra allo Sportello unico competente la domanda, redatta sull´apposita modulistica per il rilascio della certificazione. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata nella stessa modulistica, in base alla tipologia di lavoro autonomo per la quale si richiede la certificazione.Lo Sportello invia la richiesta alla Direzione provinciale del Lavoro, che  provvede a verificare la disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo e ne comunica l´esito allo Sportello.Nell´ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote o non sussistano i requisiti previsti dall´articolo 26 del Testo unico sull´immigrazione per l´esercizio di attività di lavoro autonomo, lo Sportello unico ne dà comunicazione allo straniero.In caso di sussistenza delle quote, lo Sportello unico convoca lo straniero per il rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei prescritti requisiti  e provvede a far sottoscrivere all´interessato la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.Lo Sportello unico, infine, comunica allo straniero la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.

La domanda deve essere presentata telematicamente, secondo le nuove procedure e modalità rinvenibili nell’apposita sezione del sito.

Contratto di soggiorno

Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti

In caso di un nuovo contratto di soggiorno subordinato tra lo straniero regolarmente soggiornante e un datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al primo (Modello Q), valgono le disposizioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (n. 9 dell'8 marzo 2005.

 

In questi casi le parti devono stipulare e sottoscrivere autonomamente il contratto di soggiorno, redatto sull'apposita modulistica (Modello Q), che andrà poi inviato, con raccomandata postale A.R., allo Sportello unico, quest'ultimo provvederà a restituire la ricevuta di ritorno timbrata.

 

ATTENZIONE. La ricevuta di ritorno viene rispedita all'indirizzo del mittente. Tuttavia, poiché deve essere esibita dallo straniero all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, è necessario che, nella ricevuta, oltre al nome del datore di lavoro, sia riportato anche quello del lavoratore straniero. Il contratto viene acquisito agli atti dell'Ufficio, il quale potrà effettuare gli accertamenti del caso, come stabilito dalla legge.

 

L'obbligo di stipulare il contratto di soggiorno a seguito dell´instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ai sensi dell´articolo 36 bis del Regolamento di attuazione, riguarda l'avvio di ogni nuovo impegno lavorativo, anche se si aggiunge a un altro precedentemente contratto.Riguardo alle variazioni del rapporto di lavoro per cui è obbligatoria la comunicazione allo Sportello unico, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione con le modalità stabilite dal Ministero del Lavoro per l’invio delle comunicazioni obbligatorie.

 

Modelli Q

Prefettura

Presso ogni Prefettura - Ufficio territoriale del governo è stato attivato uno Sportello unico per l´immigrazione per il disbrigo delle pratiche relative alle procedure di:

prima assunzione dei lavoratori stranieri (Assunzione lavoratori non comunitari residenti all’estero); ricongiungimento familiare.

Lo sportello è stato istituito in base all'art. 18 della legge Bossi-Fini (che modifica l'articolo 22 della Turco-Napolitano)

Ricongiungimento familiare

Il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, può richiedere il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti.

 

Il ricongiungimento è previsto per

coniuge maggiorenne non legalmente separato; figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

(Per informazioni, si veda anche il Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160)

 

 

Modello S (fac-simile) - RICHIESTA DI NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.

Allegati del mod. S:

Modello S1 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare il minore.

Modello T2 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

Modello S2 - Dichiarazione relativa alla sussistenza del rapporto di lavoro.

Modello T (fac-simile)- RICHIESTA DI NULLA OSTA PER L'INGRESSO DEI FAMILIARI AL SEGUITO DELLO STRANIERO.

Allegati del mod. T:

Modello T1 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare il minore.

Modello T2 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

NB: Per la compilazione dei moduli sopra elencati nei campi relativi ai codici Stato, è necessario utilizzare l'elenco codici Stato qui reperibile.

CODICI STATO (utili per la compilazione dei moduli)

 

Per la presentazione delle domande di Ricongiungimento Familiare è possibile avvalersi dell'assistenza delle associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali, e delle associazioni autorizzate ad accedere al sistema e quindi a presentare le domande.

 

PROCEDURA PRESSO LO SPORTELLO UNICO

Se si è in possesso dei requisiti sopra indicati, è possibile presentare domanda di ricongiungimento familiare utilizzando l'apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell'Interno. Le istruzioni per la compilazione del Modello S e le indicazioni nel dettaglio dei documenti relativi al reddito e all'alloggio si trovano nelle istruzioni allegate ai moduli on line.

Lo Sportello unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della seguente documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari.

 

PER L'ALLOGGIO:

Per l'alloggio, un certificato deve attestare che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l’idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico-sanitaria (originale più fotocopia) (questo certificato deve essere richiesto dallo straniero presso l’Ufficio Tecnico del Comune dove risiede o presso la Asl di appartenenza).Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su mod. “T2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:

da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su mod. “S1” (originale e fotocopia), da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).

PER IL REDDITO:

Per il reddito, occorre disporre di un reddito annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell’importo per ogni familiare che si deve ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessaria un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.

Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari precedentemente ricongiunti ed a carico dello stesso.

Secondo le norme in vigore (art. 29, comma 3, lett. b del Testo Unico) nella determinazione del reddito si deve considerare anche il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi. Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni affetti da invalidità totale, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l'inabilità al lavoro dei figli stessi. Analogamente, nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di "a carico" viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione. Per i genitori ultrasessantacinquenni, inoltre, sarà richiesta un’assicurazione sanitaria obbligatoria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.(vedi anche circolare 737 del 17 febbraio 2009)

Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, la condizione di "a carico" deve essere attestata dal richiedente stesso mediante apposita autocertificazione nella quale il familiare dichiari, sotto la propria responsabilità, che i genitori dipendono economicamente dallo stesso.

Il familiare di cui si chiede il ricongiungimento dovrà invece presentare all’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute. Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata. Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 180 giorni dalla ricezione dell’istanza, lo Sportello Unico rilascia il nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’autorità consolare. Trascorsi 180 giorni dalla richiesta del nulla osta, se lo Sportello Unico non lo ha rilasciato, il familiare che si vuole ricongiungere potrà esibire all’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero copia della ricevuta della domanda, con relativa documentazione, presentata dal proprio congiunto presso lo Sportello Unico, al fine di ottenere il visto di ingresso. Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il familiare si deve recare presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che compila e gli consegna il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale. Il permesso di soggiorno per motivi familiari gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al Servizio Sanitario Nazionale.

 

Rilascio del permesso di soggiorno

Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito, deve recarsi presso un Ufficio Postale dove spedirà la richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L’Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it lo stato della pratica. La Questura comunicherà all’indirizzo e all’utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

Fonte: Ministero dell'Interno

Permesso di soggiorno CE (S.L.P.) - Carta di Soggiorno

Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (S.L.P.), già “carta di soggiorno”, va richiesto presso gli Uffici Postali abilitati.

 

Altre informazioni

 

Elenco delle tipologie di richiesta di Permesso di soggiorno CE (S.L.P.) - Carta di Soggiorno

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato (per il Comune di Arezzo, puoi rivolgerti al Centro per l'Integrazione del Comune, gestito dall'Associazione MIGRANTES).

Carta di soggiorno per stranieri Carta di soggiorno per stranieri - richiesta del familiare convivente Carta di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore ultra quattordicenne Aggiornamento della carta di soggiorno Duplicato della carta di soggiorno

 

La richiesta di carta di soggiorno per sé e i propri familiari deve essere presentata con un unico kit, che contenga il Modulo 1 e il Modulo 2 qualora il familiare percepisca un reddito, per ciascun componente il nucleo familiare per il quale si richiede la carta.

Rilascio e rinnovo del Permesso di Soggiorno

Il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno si richiede  presso gli uffici postali contrassegnati dal logo Sportello Amico. (Per la compilazione del kit possono avvalersi, a titolo gratuito, dei Comuni che partecipano alla sperimentazione o di un  Patronato).

Solo per alcuni casi le richieste possono essere fatte direttamente alla Questura.

Rilascio / Rinnovo del Permesso di Soggiorno per Stranieri da presentare presso gli Uffici Postali abilitati;

Richieste da presentare presso gli Uffici Immigrazione delle Questure;

Altre informazioni

 

N.B. Se hai il nulla osta e chiedi il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o famiglia rivolgiti allo Sportello Unico Immigrazione.

Se sei familiare  straniero di cittadino italiano o di cittadino dell’Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, puoi scegliere di presentare la domanda tramite l’Ufficio Postale o direttamente in Questura.

 

Il "primo" permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia ove lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso.

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, nel termine di novanta giorni dalla scadenza, per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale, entro sessanta giorni per quelli per lavoro annuale, entro trenta giorni per le restanti tipologie di permesso di soggiorno.

 

La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e famiglia è quella prevista dal visto di ingresso.

La durata non può comunque essere:

1. superiore a tre mesi per affari e turismo;

2. superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione. Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

3. superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimento familiare.

 

 

Rilascio / Rinnovo del Permesso di Soggiorno per Stranieri da presentare presso gli Uffici Postali abilitati

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.

 

Elenco delle tipologie di richiesta:

Adozione

Affidamento Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, cambio passaporto) Attesa occupazione

Attesa riacquisto cittadinanza

Asilo politico rinnovo

Conversione permesso di soggiorno

Duplicato Permesso di soggiorno

Famiglia

Famiglia minore 14-18 anni

Lavoro Autonomo

Lavoro Subordinato

Lavoro casi particolari previsti

Lavoro subordinato-stagionale

Missione Motivi Religiosi

Residenza elettiva

Ricerca scientifica

Status apolide rinnovo

Studio

Tirocinio formazione professionale

Turismo

 

 

Richieste da presentare presso gli Uffici Immigrazione delle Questure

Elenco delle tipologie di richiesta:

Affari

 

Aggiornamento permesso di soggiorno: inserimento figli (a seguito della circolare del Ministero dell'Interno del 03/07/2008)

 

Cure Mediche

 

Gara sportiva Motivi Umanitari

 

Asilo politico (Richiesta-rilascio)

 

Minore età

 

Giustizia

 

Status apolide (rilascio)

 

Integrazione minore

 

Invito

 

 

 

Altre informazioni

Che cosa fare all’Ufficio Postale

Presso tutti gli uffici postali troverai apposito kit giallo che devi compilare seguendo attentamente le istruzioni.

Che cosa fare al Comune o al Patronato

Qui non ti serve il kit cartaceo. Per compilare la domanda puoi avvalerti di assistenza gratuita e qualificata.

Dove consegnare il kit

Il kit  deve essere  consegnato negli uffici postali con Sportello Amico, in busta aperta.Ricorda che devi sempre esibire il passaporto e che, se stai chiedendo il rinnovo, devi consegnare anche una copia del permesso di soggiorno in scadenza.L’operatore dell’Ufficio Postale ti rilascia una ricevuta che, allegata al permesso scaduto, sostituisce e ha il valore della ricevuta precedentemente rilasciata dalla Questura.

 

Costi 27,50 euro con bollettino di conto corrente postale se richiedi il permesso di soggiorno superiore a 90 giorni. Il bollettino lo trovi presso l’Ufficio Postale con Sportello Amico; 14,62 euro per marca da bollo; 30 euro da versare all’operatore dell’Ufficio Postale quando consegni la domanda compilata; se sei familiare  straniero di cittadino italiano o di cittadino dell’Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, non devi allegare né la marca da bollo, né il bollettino per il pagamento del  permesso di soggiorno elettronico.

 

Per il rilascio del Permesso

L’Ufficio Immigrazione della Questura ti convocherà, per i rilievi foto-dattiloscopici, con lettera raccomandata e con sms all’indirizzo e al recapito telefonico indicati nella domanda e ti darà l’appuntamento per ritirare il permesso di soggiorno.

 

Informazioni utili

Sul Portale Immigrazione www.portaleimmigrazione.it puoi trovare:

informazioni generali sulla procedura; indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati; indirizzi degli uffici postali con Sportello Amico; stato di avanzamento della tua pratica, inserendo in un’area riservata user id e password riportati sulla ricevuta rilasciata dalle Poste al momento della presentazione della domanda.

 

Inoltre puoi avvalerti dei seguenti numeri utili:

800.309.309 (gratuito) gestito in collaborazione con Anci.Per informazioni generali e l’indirizzo dei Comuni e dei Patronati abilitati.Attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, è in italiano, inglese, spagnolo, arabo e francese.

 

803.160 (gratuito) di Poste Italiane.Per conoscere l’indirizzo degli uffici postali con Sportello Amico.Attivo dal lunedì al sabato, con orario 8-20.

 

848.855.888 (tariffa urbana).Per informazioni sullo stato di avanzamento della tua pratica.Attivo dal lunedì al venerdì con orario 8-20.

 

Sostieni la MIGRANTES


con il 5 x 1000! ...

vedi come >>>

l_Italia_sono_anch_io