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Tag: Cittadinanza Ordina
Concessione della cittadinanza

Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani e a cittadini stranieri residenti in Italia

 

Hai già presentato domanda di cittadinanza? Consulta la tua pratica on-line (servizio del Ministero dell'Interno dal 05/07/2010)

PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO

(Articolo 5 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)

 

Scarica il modulo richiesta cittadinanza per matrimonio (B)

La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:

Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonioSe i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

Maggiori informazioni su cittadinanza per matrimonio >>>

 

 

PER RESIDENZA IN ITALIA

(Art. 9 della Legge 91/92 e successive modifiche e integrazioni)

 

Scarica il modulo richiesta cittadinanza per residenza (A)

La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa: Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a);ù Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b); Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c); Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d); All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*); Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f).

(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza.

 

Maggiori informazioni su cittadinanza per residenza >>>

 

 

Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

Ai sensi dell’art. 1 della legge 379/2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 19/12/2000 è previsto il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti , in possesso dei seguenti requisiti:

nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano,Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975; emigrazione all’estero prima della data del 16/07/1920; dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi entro il 20/12/2010 davanti all’autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. La dichiarazione, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/03/2006 è stata pubblicata la legge 124/06 recante “Modifiche alla legge 91/92, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti”.

La suddetta normativa prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:

 

(a) nell’ipotesi in cui all’art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91

cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati appartenenza al gruppo linguistico italiano

 

(b) nell’ipotesi di cui all’art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91

documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane

 

L’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l’istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

 

Fonte: Ministero dell'Interno

Tags: Cittadinanza
Cittadinanza italiana per residenza
Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Italia

Scarica il modulo richiesta cittadinanza per residenza (A) 

 

 

I cittadini stranieri  residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,  comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n.94), la  cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica,  su proposta del Ministro dell’Interno.

 

puoi fare la richiesta se:

sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a); sei figlio o nipote in linea retta di cittadini itlaiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a); sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ; hai prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art.9, c.1, lett.c); sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d); sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e); sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

 

Cosa devi fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L’istanza, compilata sull’apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro, deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.

 

Documentazione richiesta:

Alla domanda devi allegare:

estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità*; certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza*; certificato/i storico/i di residenza; titolo di soggiorno; certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; stato di famiglia; modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni; certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II°grado (art.9 ,c.1, lett.a); sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1, lett.b); documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art.9, c.1, lett.c); certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art.9, c.1, lett.e) e art.16, c.2).

*Se sei stato riconosciuto rifugiato e non puoi produrre l’estratto dell’atto di nascita e/o il certificato penale, puoi produrre un atto di notorietà in sostituzione dell’atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione  in cui attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese.Se al momento della presentazione dell’istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta la Prefettura o l’Autorità diplomatico-consolare ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all’ integrazione.Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura o l’Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la tua domanda. Il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa. Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza. Il decreto ti verrà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi ovvero, se risiedi all’estero, dall’Autorità diplomatico-consolare.Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, devi prestare giuramento presso il Comune di residenza o presso l’Autorità diplomatico-consolare all’estero e dal giorno successivo al giuramento acquisterai la cittadinanza italiana.

 

Casi di rigetto dell'istanza:

La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso dell’Amministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di  precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana.

 

Fonte: Ministero dell'Interno

Tags: Cittadinanza
Cittadinanza italiana per matrimonio
Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani

Scarica il modulo richiesta cittadinanza per matrimonio (B) 

 

 

Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, la cittadinanza italiana.

Puoi fare la richiesta se:

risiedi legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; (*) sei residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

(*) Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L’istanza, compilata sull’apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro deve essere corredata oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.

Documentazione richiesta:

Alla domanda devi allegare i seguenti documenti:

estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda; certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda. titolo di soggiorno; atto integrale di matrimonio; stato di famiglia; certificato storico di residenza; certificato di cittadinanza italiana del coniuge; certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide

Se sei rifugiato e non puoi produrre l’estratto dell’atto di nascita e/o il certificato penale, puoi produrre un atto di notorietà in sostituzione dell’atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese. Se al momento della presentazione dell’istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta, la Prefettura o l’Autorità diplomatico-consolare ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all’ integrazione. Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura o l’Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la tua domanda. Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa. Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza. Il decreto ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi, ovvero se risiedi all’estero dall’Autorità diplomatico-consolare. Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l’Autorità diplomatico-consolare all’estero e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.

casi per cui è previsto il rigetto della domanda:

per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica; per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità.

 

Fonte: Ministero dell'Interno 

Tags: Cittadinanza
Prefettura

Presso ogni Prefettura - Ufficio territoriale del governo è stato attivato uno Sportello unico per l´immigrazione per il disbrigo delle pratiche relative alle procedure di:

prima assunzione dei lavoratori stranieri (Assunzione lavoratori non comunitari residenti all’estero); ricongiungimento familiare.

Lo sportello è stato istituito in base all'art. 18 della legge Bossi-Fini (che modifica l'articolo 22 della Turco-Napolitano)

Familiare al seguito
Per favorire la coesione e l’unità familiare, qualora lo straniero sia titolare di visto di ingresso per lavoro subordinato, collegato a contratto di durata non inferiore a un anno per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, è consentito l’ingresso al seguito degli stessi familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

Per i familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione. Ai fini della richiesta del nulla osta (Modello T) è possibile avvalersi di un procuratore speciale.

La documentazione che dovrà essere presentata all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico dovrà essere integrata da:

fotocopia di un documento personale del delegato; delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l’istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta - sull'apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare - di fronte al funzionario del Consolato.

ATTENZIONE: Il familiare straniero di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta allo Sportello unico, ma direttamente il visto in Ambasciata.

 

"Scarica" i MODULI

Modello T (fac-simile) - RICHIESTA DI NULLA OSTA PER L'INGRESSO DEI FAMILIARI AL SEGUITO DELLO STRANIERO.

Allegati del mod. T:

Modello T1 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare il minore.

Modello T2 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

NB: Per la compilazione dei moduli sopra elencati nei campi relativi ai codici Stato, è necessario utilizzare l'elenco codici Stato qui reperibile.

CODICI STATO (utili per la compilazione dei moduli)

 

 

Rilascio del permesso di soggiorno

Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito, deve recarsi presso un Ufficio Postale dove spedirà la richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L’Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it lo stato della pratica. La Questura comunicherà all’indirizzo e all’utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

 

Fonte: Ministero dell'Interno

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