Studenti, niente visto per i soggiorni brevi
Ingressi semplificati per i cittadini di una trentina di Paesi. Una volta qui, bisogna dichiarare la propria presenza
I cittadini di una trentina di Paesi extracomunitari possono arrivare in Italia per soggiorni fino a novanta giorni senza visto di ingresso.
Finora, questa possibilità riguardava solo viaggi per missioni, turismo e affari, da ieri anche quelli per motivi di studio. Una piccola novità, certo non una rivoluzione, annunciata qualche giorno fa dal ministero dell’interno.
Questo l’elenco dei Paesi i cui cittadini non hanno bisogno del visto: Andorra; Argentina; Australia; Bolivia; Brasile; Brunei; Canada; Cile; Corea del Sud; Costa Rica; Croazia; Ecuador; El Salvador; Giappone; Guatemala; Honduras; Israele; Malesia; Messico; Monaco; Nicaragua; Nuova Zelanda; Panama; Paraguay; San Marino; Santa Sede; Singapore; Stati Uniti; Svizzera; Uruguay; Venezuela.
Chi arriva in Italia per soggiorni fino a novanta giorni non deve chiedere il permesso di soggiorno, deve però informare la Polizia.
Se arriva direttamente in Italia da un paese extraue, basta che si faccia timbrare il passaporto alla frontiera, se invece arriva qui passando da un altro paese dell’area Schengen, deve presentare alla Polizia una dichiarazione di presenza entro otto giorni dal suo arrivo. Per chi alloggia in alberghi, campeggi o altre strutture turistiche, la dichiarazione viene fatta direttamente dal titolare della struttura.
Ministero interno:Ingresso per motivi di studio per periodi inferiori a 90 giorni
Il Ministero dell’interno ha diffuso una circolare con la quale rende noto che nelle more del perfezionamento di un nuovo decreto visti “ a decorrere dal prossimo 1° settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti dall’obbligo del visto per corto soggiorno potranno far ingresso in Italia, per soggiorni fino a novanta giorni, per motivi di studio, senza il corrispondente visto d’ingresso per studio. Si rammenta che il soggiorno in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni, a seguito di ingresso avvenuto anche per motivi di studio, presuppone solo l’assolvimento dell’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza”.
Fonte. Stranieri in Italia - 2 settembre 2010
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