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Home Documenti Prefettura Ricongiungimento familiare
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Scenari migratori Africa-Italia

Presentato un volume della Fondazione Migrantes e della Caritas Italiana Oltre 60 gli autori, africani e italiani, 480 pagine e 56 capitoli, che hanno dato il loro contributo alla stesura del volume “Africa-Italia. Scenari migratori”, realizzato dai redattori del “Dossier statistico... Leggi tutto...

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"Popoli News": uscito il terzo numero

AREZZO - E’ uscito il secondo numero (nuova serie) della rivista interculturale "Popoli News", una pubblicazione della Provincia di Arezzo realizzata da una redazione multiculturale di persone di varie associazioni. La rivista è rivolta a tutti i cittadini ed è distribuita attraverso i Centri... Leggi tutto...

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Colf e badanti, i dati riepilogativi al 5 luglio

I dati aggiornati in 2 prospetti ripartiti per provincia e nazione. 295.112 le domande presentate da cittadini provenienti da 150 Paesi Milano e, nell’ordine, Roma, Napoli e Brescia sono le province nelle quali sono state presentate il maggior numero di domande della procedura di emersione... Leggi tutto...

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Linea Amica Immigrazione: un servizio di informazione e supporto gratuito e multilingue della Pubblica Amministrazione

Dalla Pubblica Amministrazione, informazioni e supporto gratuito a stranieri in Italia e datori di lavoro. Per telefono (803.001 o 06828881) e sul web. LINEA AMICA IMMIGRAZIONE Linea Amica Immigrazione è un servizio di informazione e supporto gratuito e multilingue rivolto ai cittadini... Leggi tutto...

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Domande di cittadinanza: consultabile on line lo stato della procedura di concessione

Il nuovo servizio, realizzato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è attivo su questo sito nella sezione Cittadinanza Partito il 5 luglio 2010 il servizio che permette a tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana di consultare in tempo reale lo... Leggi tutto...

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Bambini e adolescenti in Italia negli ultimi dieci anni

Si è svolto a Roma, presso la Biblioteca Nazionale Centrale, il 24 giugno 2010 Il dossier “Bambini e adolescenti: un quadro degli ultimi 10 anni” è una iniziativa delle Associazioni Eurispes e Telefono azzurro in occasione del ventennale della Convezione ONU sui diritti dell’infanzia.... Leggi tutto...

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R.E.A.D.I. for Immigrants

Convegno conclusivo, Provincia di Roma, 15 luglio 2010 I lavoratori immigrati incontrano, non di rado, barriere insormontabili per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in patria. La maggior parte degli interventi legislativi realizzati nei paesi comunitari in materia, del resto, si... Leggi tutto...

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Straniero, non estraneo. ABC della sicurezza sul lavoro

L'opuscolo fornisce informazioni e indicazioni pratiche a coloro che lavorano in Italia da poco tempo e non conoscono ancora bene la lingua, le leggi e le istituzioni del Paese. È una sorta di guida dal linguaggio semplice e chiaro che richiama l'attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro,... Leggi tutto...

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Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana

Il Ministero dell’Interno con decreto del 4 giugno 2010, pubblicato in gazzetta ufficiale l’11 giugno 2010 n. 134, ha fissato le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana il cui superamento consentirà il rilascio del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di... Leggi tutto...

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Test di conoscenza della lingua italiana previsto dalla L. 94/2009

Pubblicato in  G.U. 11 Giugno 2010 n. 134, il Decreto del Ministero dell'Interno del 4 giugno 2010, che disciplina le modalità di svolgimento del test per i cittadini stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.   DECRETO  ... Leggi tutto...

Ricongiungimento familiare

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Ricongiungimento familiareIl cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, può richiedere il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti.

 

Il ricongiungimento è previsto per

  • coniuge maggiorenne non legalmente separato;
  • figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

(Per informazioni, si veda anche il Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160)

 

Le procedure on line per l’assunzione di lavoratori stagionali, non stagionali e particolarmente qualificati, nonché per i ricongiungimenti familiari: modalità di invio e verifica delle domande.

 

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Modello S (fac-simile) - RICHIESTA DI NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.

Allegati del mod. S:

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Modello S1 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare il minore.

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Modello T2 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

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Modello S2 - Dichiarazione relativa alla sussistenza del rapporto di lavoro.

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Modello T (fac-simile)- RICHIESTA DI NULLA OSTA PER L'INGRESSO DEI FAMILIARI AL SEGUITO DELLO STRANIERO.

Allegati del mod. T:

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Modello T1 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare il minore.

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Modello T2 - Dichiarazione attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

NB: Per la compilazione dei moduli sopra elencati nei campi relativi ai codici Stato, è necessario utilizzare l'elenco codici Stato qui reperibile.

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CODICI STATO (utili per la compilazione dei moduli)

 

Per la presentazione delle domande di Ricongiungimento Familiare è possibile avvalersi dell'assistenza delle associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali, e delle associazioni autorizzate ad accedere al sistema e quindi a presentare le domande.

 

Ricongiungimento familiarePROCEDURA PRESSO LO SPORTELLO UNICO

Se si è in possesso dei requisiti sopra indicati, è possibile presentare domanda di ricongiungimento familiare utilizzando l'apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell'Interno. Le istruzioni per la compilazione del Modello S e le indicazioni nel dettaglio dei documenti relativi al reddito e all'alloggio si trovano nelle istruzioni allegate ai moduli on line.

Lo Sportello unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della seguente documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari.

 

PER L'ALLOGGIO:

Per l'alloggio, un certificato deve attestare che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l’idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico-sanitaria (originale più fotocopia) (questo certificato deve essere richiesto dallo straniero presso l’Ufficio Tecnico del Comune dove risiede o presso la Asl di appartenenza).
Se il richiedente è ospite, deve allegare dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento su mod. “T2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti.

In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:

  • da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su mod. “S1” (originale e fotocopia),
  • da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).


PER IL REDDITO:

Per il reddito, occorre disporre di un reddito annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell’importo per ogni familiare che si deve ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessaria un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.

Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari precedentemente ricongiunti ed a carico dello stesso.

Secondo le norme in vigore (art. 29, comma 3, lett. b del Testo Unico) nella determinazione del reddito si deve considerare anche il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi. Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni affetti da invalidità totale, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l'inabilità al lavoro dei figli stessi.
Analogamente, nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di "a carico" viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione. Per i genitori ultrasessantacinquenni, inoltre, sarà richiesta un’assicurazione sanitaria obbligatoria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
(vedi anche circolare 737 del 17 febbraio 2009)

Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, la condizione di "a carico" deve essere attestata dal richiedente stesso mediante apposita autocertificazione nella quale il familiare dichiari, sotto la propria responsabilità, che i genitori dipendono economicamente dallo stesso.

  • Il familiare di cui si chiede il ricongiungimento dovrà invece presentare all’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute.
  • Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata.
  • Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 180 giorni dalla ricezione dell’istanza, lo Sportello Unico rilascia il nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all’autorità consolare.
  • Trascorsi 180 giorni dalla richiesta del nulla osta, se lo Sportello Unico non lo ha rilasciato, il familiare che si vuole ricongiungere potrà esibire all’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero copia della ricevuta della domanda, con relativa documentazione, presentata dal proprio congiunto presso lo Sportello Unico, al fine di ottenere il visto di ingresso.
  • Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il familiare si deve recare presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che compila e gli consegna il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.
  • Il permesso di soggiorno per motivi familiari gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al Servizio Sanitario Nazionale.

 

Rilascio del permesso di soggiorno

  • Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito, deve recarsi presso un Ufficio Postale dove spedirà la richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L’Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it lo stato della pratica.
  • La Questura comunicherà all’indirizzo e all’utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

Fonte: Ministero dell'Interno



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