Contratto di soggiorno
Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti
In caso di un nuovo contratto di soggiorno subordinato tra lo straniero regolarmente soggiornante e un datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al primo (Modello Q), valgono le disposizioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (n. 9 dell'8 marzo 2005.
In questi casi le parti devono stipulare e sottoscrivere autonomamente il contratto di soggiorno, redatto sull'apposita modulistica (Modello Q), che andrà poi inviato, con raccomandata postale A.R., allo Sportello unico, quest'ultimo provvederà a restituire la ricevuta di ritorno timbrata.
ATTENZIONE. La ricevuta di ritorno viene rispedita all'indirizzo del mittente. Tuttavia, poiché deve essere esibita dallo straniero all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, è necessario che, nella ricevuta, oltre al nome del datore di lavoro, sia riportato anche quello del lavoratore straniero. Il contratto viene acquisito agli atti dell'Ufficio, il quale potrà effettuare gli accertamenti del caso, come stabilito dalla legge.
L'obbligo di stipulare il contratto di soggiorno a seguito dell´instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ai sensi dell´articolo 36 bis del Regolamento di attuazione, riguarda l'avvio di ogni nuovo impegno lavorativo, anche se si aggiunge a un altro precedentemente contratto.
Riguardo alle variazioni del rapporto di lavoro per cui è obbligatoria la comunicazione allo Sportello unico, il datore di lavoro dovrà darne comunicazione con le modalità stabilite dal Ministero del Lavoro per l’invio delle comunicazioni obbligatorie.
Modelli Q
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